Art. 1
In vigore dal 13 dic 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e fatta salva la sua conclusione, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Storico versioni
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