Art. 3
In vigore dal 13 dic 2004
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare l'atto di notifica di cui all'articolo 127 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il Presidente della Commissione deposita il suddetto atto di notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Storico versioni
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