Art. 2

In vigore dal 10 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione (1)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. ALLEGATO La sezione intitolata «Suddivisione in aree geografiche» figurante nell’allegato della direttiva 95/57/CE viene sostituita dal testo seguente: «SUDDIVISIONE IN AREE GEOGRAFICHE 1.   Statistiche da parte dell’offerta Totale mondo Totale Spazio economico europeo Totale Unione europea (25) Belgio Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Slovenia Repubblica slovacca Finlandia Svezia Regno Unito Totale EFTA Islanda Norvegia Svizzera (compreso Liechtenstein) Totale altri paesi europei fra cui: Russia Turchia Ucraina Totale Africa fra cui: Sudafrica Totale America del Nord fra cui: Stati Uniti d’America Canada Totale America del Sud e America Centrale fra cui: Brasile Totale Asia fra cui: Repubblica popolare di Cina Giappone Repubblica della Corea del Sud Totale Australia, Oceania e altri fra cui: Australia Non precisati 2.   Statistiche da parte della domanda Totale mondo Totale Spazio economico europeo Totale Unione europea (25) Belgio Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Slovenia Repubblica slovacca Finlandia Svezia Regno Unito Totale EFTA Islanda Norvegia Svizzera (compreso Liechtenstein) Totale altri paesi europei fra cui: Bulgaria Romania Russia Turchia Totale Africa fra cui: Sudafrica Paesi del Maghreb Totale America del Nord fra cui: Stati Uniti d’America Totale América del Sud e América Central fra cui: Argentina Brasile Totale Asia fra cui: Repubblica popolare di Cina Giappone Repubblica della Corea del Sud Totale Australia, Oceania e altri territori fra cui: Australia Non precisati»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:883:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2004/883 — Testo vigente | Portale Normativo