Art. 1
L'articolo 2 della decisione 2000/746/CE è sostituito dal seguente:
In vigore dal 7 dic 2004
«
L'autorizzazione concessa ai sensi dell' scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:856:oj#art-1