Art. 1
L'articolo 3 della decisione 98/198/CEE è sostituito dal seguente:
In vigore dal 7 dic 2004
«Articolo 3
La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della deduzione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2007.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:855:oj#art-1