Art. 1

L'articolo 3 della decisione 98/198/CEE è sostituito dal seguente:

In vigore dal 7 dic 2004
«Articolo 3 La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della deduzione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2007.»
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eli:dec:2004:855:oj#art-1

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