Art. 1

L'articolo 2 della decisione 2001/865/CE è sostituito dal seguente:

In vigore dal 7 dic 2004
« L’autorizzazione concessa ai sensi dell’ scade alla data di entrata in vigore di una direttiva, che razionalizzi le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all’esenzione dell’oro per investimenti, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.».
Storico versioni

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eli:dec:2004:854:oj#art-1

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