Art. 3

In vigore dal 7 dic 2004
La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente G. ZALM (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:853:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo