Art. 1
La decisione 2004/4/CE è modificata come segue:
In vigore dal 6 dic 2004
1)
L' è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;
b)
al paragrafo 2, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;
2)
all'articolo 3, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;
3)
all'articolo 4, il «30 agosto 2004» è sostituito da «30 agosto 2005»;
4)
all'articolo 7, il «30 settembre 2004» è sostituito da «30 settembre 2005»;
5)
l'allegato è modificato come segue:
a)
al punto 1, lettera a), le parole «secondo quanto disposto dalla Commissione» sono eliminate;
b)
al punto 1, lettera b), punto iii), «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;
c)
al punto 1, lettera b), punto iii), secondo trattino, il «1o gennaio 2004» è sostituito da «1o gennaio 2005»;
d)
il punto 1, lettera b), punto x), è sostituito da:
«x)
chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell' della presente decisione e del numero del lotto corrispondente;»;
e)
al punto 1, lettera b), punto xii), il «1o gennaio 2004» è sostituito da «1o gennaio 2005»;
f)
al punto 5, secondo paragrafo, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:836:oj#art-1