Art. 1
In vigore dal 3 dic 2004
1. Gli Stati membri possono autorizzare l’introduzione sul loro territorio di cani e gatti di meno di tre mesi, sprovvisti di vaccinazione contro la rabbia, dai paesi terzi elencati rispettivamente nelle parti B e C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, a condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.
2. Il successivo movimento verso un altro Stato membro degli animali introdotti conformemente al paragrafo 1 è proibito, a meno che l’animale venga introdotto conformemente alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 988/2003 in uno Stato membro diverso da quelli elencati nell’allegato II, parte A di detto regolamento.
Il successivo movimento verso un altro Stato membro, elencato nell’allegato II, parte A di detto regolamento, di un animale introdotto conformemente al paragrafo 1, avviene alle condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 998/2003 una volta che l’animale in questione abbia superato l’età di tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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