Art. 2

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Il piano di ristrutturazione di Bull, quale comunicato alla Commissione dalla Francia, è eseguito integralmente. 2.   L’aiuto di cui all’ non sarà versato prima del rimborso dell’aiuto al salvataggio autorizzato con decisione della Commissione 2003/599/CE. L’aiuto sarà versato non prima del 31 dicembre 2004. 3.   La Francia invia alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione del piano di ristrutturazione per il periodo che si conclude alla fine del 2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:941:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2005/941 — Testo vigente | Portale Normativo