Art. 23

In vigore dal 30 nov 2004
Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 22 copre il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per i test effettuati, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, sino a un importo massimo di 8 EUR a test per i test effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 sui bovini, sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001. CAPO II Approvazione dei programmi di eradicazione della BSE e relativo contributo finanziario
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Art. 23 Decisione (UE) 2004/863 — Testo vigente | Portale Normativo