Art. 52
In vigore dal 30 nov 2004
1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovacchia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR, per:
a)
l'acquisto e la distribuzione di vaccini;
b)
il costo delle analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali.
CAPITOLO X
Malattia di Aujeszky
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:840:oj#art-52