Art. 22

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 250 000 EUR, per: a) il costo della tubercolinizzazione; b) il costo degli esami di laboratorio; c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma. CAPITOLO IV Leucosi bovina enzootica
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Art. 22 Decisione (UE) 2004/840 — Testo vigente | Portale Normativo