Art. 7

Definizione del pagamento di interessi

In vigore dal 29 nov 2004
1.   Ai fini del presente accordo per «pagamento di interessi» si intendono: a) gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, inclusi gli interessi pagati su depositi fiduciari da agenti pagatori del Liechtenstein a favore di beneficiari effettivi quali vengono definiti all', garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, ivi compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni, ma ad esclusione degli interessi sui prestiti tra privati che non agiscono nel quadro delle loro attività. Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi; b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all', paragrafo 2 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata la «direttiva», distribuiti da: i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro o in Liechtenstein; ii) entità domiciliate in uno Stato membro che esercitano l'opzione di cui all', paragrafo 3 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore; iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio delle Parti contraenti; d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi ultimi investono, direttamente o indirettamente attraverso altri organismi di investimento collettivo o entità menzionate di seguito, oltre il 40 % del loro attivo patrimoniale in crediti di cui alla lettera a): i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro o in Liechtenstein, ii) entità domiciliate in uno Stato membro che esercitano l'opzione di cui all', paragrafo 3 della direttiva e ne informano l'agente pagatore, iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio delle Parti contraenti. 2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi. 3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo patrimoniale investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora detto agente pagatore non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, tale reddito si considera equivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote. 4.   Il reddito derivante dagli organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, quali definiti al paragrafo 1, lettera a), non è considerato un pagamento di interessi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d). 5.   La percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 sarà del 25 % a decorrere dal 1o gennaio 2011. 6.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 4 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo patrimoniale degli organismi o entità interessati.
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Definizione del pagamento di interessi (Art. 7 Decisione (UE) 2004/897) — Testo vigente | Portale Normativo