Art. 3

In vigore dal 19 nov 2004
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente J. P. H. DONNER (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35). (2)  GU L 59 del 4.3.2000, pag. 12. (3)  Decisione 2003/354/CE (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 47).
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/817 — Testo vigente | Portale Normativo