Art. 2
In vigore dal 19 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 20 maggio 2005.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18).
(3) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.
(4) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 88.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:782:oj#art-2