Art. 2

In vigore dal 18 nov 2004
Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione». Tabella 2: Parti interessate per le quali la sospensione è revocata Ragione sociale Città Paese Sospensione a norma del reg. 88/97 Data di applicazione Codice addizionale TARIC Principia A/S Fr. Raschsvej 15, DK 9400 Nørresundby Danimarca articolo 5 9.4.2003 A443 Reece Cycles plc 100 Alcester Street, Digbeth, Birmingham B12 0QB, United Kingdom Regno Unito articolo 5 10.10.2003 A385
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:776:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo