Art. 2
In vigore dal 18 nov 2004
Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione».
Tabella 2: Parti interessate per le quali la sospensione è revocata
Ragione sociale
Città
Paese
Sospensione a norma del reg. 88/97
Data di applicazione
Codice addizionale TARIC
Principia A/S
Fr. Raschsvej 15, DK 9400 Nørresundby
Danimarca
articolo 5
9.4.2003
A443
Reece Cycles plc
100 Alcester Street, Digbeth, Birmingham B12 0QB, United Kingdom
Regno Unito
articolo 5
10.10.2003
A385
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:776:oj#art-2