Art. 3
In vigore dal 16 nov 2004
Al più tardi il 30 giugno 2005 la Germania informa la Commissione in merito alle misure previste per la soppressione del regime di aiuti.
Al più tardi il 31 dicembre 2006 la Germania informa la Commissione sull’effettiva attuazione delle misure adottate.
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