Art. 2
In vigore dal 15 nov 2004
Le misure definite nell’allegato progetto di lettera sono adottate in qualità di misure adeguate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di Cotonou.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:793:oj#art-2