Art. 4
In vigore dal 2 nov 2004
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(2) GU L 151 dell’11.6.2002, pag. 12.
(3) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 59.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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