Art. 4

In vigore dal 2 nov 2004
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35). (2)  GU L 151 dell’11.6.2002, pag. 12. (3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 59.
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Art. 4 Decisione (UE) 2004/758 — Testo vigente | Portale Normativo