Art. 2

In vigore dal 26 ott 2004
Il commissario per l'Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15. ALLEGATO ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose Bruxelles, 29 ottobre 2004 Signor Ministro, Mi pregio fare riferimento alla Sua richiesta avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE, che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, a norma dell’articolo 18 dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, del 27 maggio 1997, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo. La Comunità ha esaminato la richiesta e accetta di modificare l’allegato II dell’accordo in conformità dell’allegato al presente scambio di lettere, a decorrere dal 29 ottobre 2004. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo messicano sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima. In nome della Comunità europea Franz FISCHLER Città del Messico, 29 ottobre 2004 Signor Ministro, Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera del 29 ottobre 2004, redatta come segue: «Mi pregio fare riferimento alla Sua richiesta avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE, che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, a norma dell’articolo 18 dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 27 maggio 1997, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo. La Comunità ha esaminato la richiesta e accetta di modificare l’allegato II dell’accordo in conformità dell’allegato al presente scambio di lettere, a decorrere dal 29 ottobre 2004. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo messicano sul contenuto della presente lettera.» Mi pregio confermarLe l'accordo degli Stati Uniti messicani sul contenuto della Sua lettera. Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima. In nome degli Stati Uniti messicani Luis Ernesto DERBEZ ALLEGATO L’allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose è modificato come segue: «ALLEGATO II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose Bevande spiritose di Agave: Tequila: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani. Mezcal: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani. Bevanda spiritosa di Sotol (Dasylirion): Sotol: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani. Bevanda spiritosa di zucchero di canna: Charanda: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani».
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/785 — Testo vigente | Portale Normativo