Art. 6
In vigore dal 26 ott 2004
1. Gli Stati membri autorizzati ad effettuare le indagini di maggio/giugno o di novembre/dicembre in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino sono elencati nell’allegato IV, lettera a), della presente decisione.
2. Gli Stati membri autorizzati ad effettuare solo l’indagine di novembre/dicembre sono elencati nell’allegato IV, lettera b), della presente decisione.
3. Gli Stati membri autorizzati ad effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno sono elencati nell’allegato IV, lettera c), della presente decisione.
4. Gli Stati membri autorizzati ad effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati dell'indagine di maggio/giugno sono elencati nell’allegato IV, lettera d), della presente decisione.
Storico versioni
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