Art. 4

In vigore dal 25 ott 2004
1.   Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea. 2.   Prima di prendere parte, conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 10 dell'accordo, a una decisione del comitato misto istituito da quest'ultimo, le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio si riuniscono in seno al Consiglio al fine di determinare se possa essere adottata una posizione comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:860:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo