Art. 1
La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 è modificata come segue:
In vigore dal 25 ott 2004
All', paragrafo 1, titolo «Stati terzi», all'elenco alfabetico sono inseriti i seguenti Stati:
—
«Moldova» e
—
«Ucraina».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:773:oj#art-1