Art. 2

In vigore dal 22 ott 2004
Il direttore generale per la salute e la tutela dei consumatori è quindi abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/751 — Testo vigente | Portale Normativo