Art. 2

In vigore dal 20 ott 2004
1.   La Germania sopprime l'aiuto di cui all', paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2004. 2.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all', paragrafo 1, già posto illegalmente a sua disposizione. L'importo da recuperare comprende: a) per il periodo di calcolo dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 2003 l'importo indicato all', paragrafo 2; b) per il periodo di calcolo dal 1o gennaio 2004 al momento della soppressione dell'aiuto, l'importo determinato sulla base del metodo di calcolo di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:742:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo