Art. 2
In vigore dal 20 ott 2004
1. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare da IZAR gli aiuti di cui all’, già posti illegalmente a disposizione del beneficiario.
2. Il recupero viene effettuato senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero e sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale. Il tasso di interesse si applica come interesse composto durante tutto il periodo.
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