Art. 2
In vigore dal 20 ott 2004
1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario gli aiuti di cui all’, già posti illegalmente a sua disposizione.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del suo effettivo recupero.
4. Il tasso di interesse da applicare è il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale, applicabile alla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per la prima volta per il beneficiario.
5. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 4 si applica come interesse composto durante tutto il periodo di cui al succitato paragrafo.
Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni tra la data in cui gli aiuti illegali sono divenuti disponibili per la prima volta per il beneficiario e la data di recupero dell’aiuto, il tasso di riferimento è ricalcolato a intervalli di cinque anni sulla base del tasso in vigore nel momento si effettua il ricalcolo.
Storico versioni
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