Art. 2
In vigore dal 20 ott 2004
1 La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare, presso il suo beneficiario, l’aiuto di cui all’, paragrafo 2, già illegalmente messo a sua disposizione.
2. Al recupero si procede senza indugio e secondo le procedure previste dal diritto interno, sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. Gli aiuti da recuperare producono interessi al tasso di mercato a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario e fino alla data del loro recupero. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
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