Art. 1
In vigore dal 20 ott 2004
L’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 4, della legge 2941/2001 costituiscono aiuto di Stato in favore di Hellenic Shipyards AE incompatibile con il mercato comune.
Detto aiuto non può pertanto essere posto in esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:246:oj#art-1