Art. 2
In vigore dal 19 ott 2004
La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 19 ottobre 2004.
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
A. HAMER
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:821:oj#art-2