Art. 2

In vigore dal 18 ott 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare gli accordi allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:191:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2005/191 — Testo vigente | Portale Normativo