Art. 9

In vigore dal 15 ott 2004
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri, osservatori e esperti e attinenti alle attività del Forum, secondo le disposizioni in vigore. Le loro funzioni non sono retribuite.
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Art. 9 Decisione (UE) 2004/706 — Testo vigente | Portale Normativo