Art. 1
In vigore dal 14 ott 2004
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali elencati nell'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005.
2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:695:oj#art-1