Art. 28

Denuncia

In vigore dal 14 ott 2004
Denuncia 1.   Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta al depositario. 2.   La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica stessa.
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Denuncia (Art. 28 Decisione (UE) 2006/507) — Testo vigente | Portale Normativo