Art. 13

In vigore dal 11 ott 2004
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, tedesca, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese e croata, tutti i testi facenti ugualmente fede.
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Art. 13 Decisione (UE) 2004/778 — Testo vigente | Portale Normativo