Art. 3

In vigore dal 4 ott 2004
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Per la Comunità europea Per il governo degli Stati Uniti d'America
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/756 — Testo vigente | Portale Normativo