Art. 3

In vigore dal 4 ott 2004
1.   Il comitato elegge tra i rappresentanti degli Stati membri un presidente, che resta in carica per un periodo di due anni, non rinnovabile. Il presidente è assistito da quattro vicepresidenti, dei quali due sono scelti dal comitato tra i suoi membri per un periodo di due anni. Il terzo è un rappresentante dello Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio e il quarto è un rappresentante dello Stato membro che succederà alla presidenza. 2.   Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta almeno della maggioranza dei membri del comitato. 3.   Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Le spese sono rimborsate secondo le norme amministrative in vigore. 4.   La Commissione fornisce al comitato gli strumenti necessari in materia di analisi e organizzazione. Essa nomina segretario un membro del suo personale, il quale agisce su istruzioni del comitato quando lo assiste nello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione cura i contatti con il Segretariato generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/689 — Testo vigente | Portale Normativo