Art. 1

In vigore dal 29 set 2004
Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima le prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Essi soddisfano inoltre le prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per un prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze attive, tenuto conto degli impieghi proposti.
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