Art. 4

In vigore dal 24 set 2004
L'AACC può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni. ALLEGATO III MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONGEDI Sezione 1 Congedo ordinario
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Art. 4 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo