Art. 108
1. Gli agenti contrattuali sono assunti unicamente:
In vigore dal 24 set 2004
i)
ai gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV;
ii)
ai gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III;
iii)
ai gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II;
iv)
al grado 1 per il gruppo di funzioni I.
L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche dell'Agenzia si può tenere ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro nell'Unione europea. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.
2. Se un agente contrattuale cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.
Se un agente contrattuale passa a un gruppo di funzioni superiore, è inquadrato in un grado e a uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.
Storico versioni
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