Art. 1

In vigore dal 24 set 2004
La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:668:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2004/668 — Testo vigente | Portale Normativo