Art. 2

Entrata in vigore

In vigore dal 21 set 2004
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 2004. Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente A. HAMER (1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10. ALLEGATO ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL' — Argentina — Bulgaria — Canada — Cile — Marocco — Norvegia — Nuova Zelanda — Romania — Svizzera — Turchia
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Entrata in vigore (Art. 2 Decisione (UE) 2004/732) — Testo vigente | Portale Normativo