Art. 1
In vigore dal 8 set 2004
1. Il regime di aiuti di Stato che dispone crediti d’imposta agli investimenti, cui l’Italia ha illegittimamente dato esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune.
2. L’Italia sopprime detto regime di aiuti, qualora esso continui a produrre effetti, e si astiene dal procedere in base ad esso a qualunque versamento, con decorrenza dalla data della presente decisione.
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