Art. 2

In vigore dal 11 ago 2004
La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2 della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2005, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/618 — Testo vigente | Portale Normativo