Art. 7
In vigore dal 10 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttive modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Direttive modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).
(4) GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Direttive modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).
(5) Cancellare la dicitura non pertinente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:594:oj#art-7