Art. 1

La decisione 2000/820/GAI è modificata come segue:

In vigore dal 26 lug 2004
1) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis 1.   L'AEP è dotata di personalità giuridica. 2.   L'AEP gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. 3.   Il direttore amministrativo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è il rappresentante legale dell'AEP.» 2) All'articolo 5, paragrafo 4: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il funzionamento generale del segretariato, fatta salva la lettera f);»; b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la retribuzione del personale del segretariato e/o il rimborso delle spese sostenute dallo Stato membro o dagli Stati membri che provvedono alla retribuzione del personale del segretariato, proporzionalmente ai contributi degli Stati membri.»
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