Art. 1

La decisione 2003/804/CE è modificata come segue:

In vigore dal 23 lug 2004
1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano 1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano, a condizione che la partita: a) soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; oppure b) venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto per la trasformazione. 2.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano immediato, a condizione che detti molluschi siano originari di paesi terzi e stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/492/CEE e dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfino i requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica di cui alle menzionate direttive, e che a) la partita sia costituita da molluschi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore e sugli imballaggi appaia chiaramente la dicitura: “Molluschi vivi destinati al consumo umano immediato. Non destinati alla stabulazione in acque comunitarie.”; oppure b) la partita venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto dove i molluschi vengono sottoposti a un’ulteriore trasformazione. Tuttavia, i molluschi vivi possono lasciare i suddetti centri solo a condizione di essere imballati ed etichettati secondo quanto indicato alla lettera a).». 2) L’articolo 6 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 Procedure di controllo 1.   I molluschi bivalvi vivi importati da paesi terzi vengono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d’ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 97/78/CE. 2.   Nel caso di molluschi vivi e loro uova o gameti importati nella Comunità a fini di accrescimento, ingrasso o stabulazione, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza. 3.   Nel caso di molluschi vivi importati nella Comunità per il consumo umano diretto o a fini di trasformazione prima del consumo umano, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.». 3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione. 4) L'allegato IV è soppresso. 5) Il punto A.2 dell’allegato V è sostituito dal testo seguente: «2. I molluschi vivi possono lasciare i centri d’importazione riconosciuti solo a condizione di essere imballati ed etichettati conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.».
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La decisione 2003/804/CE è modificata come segue: (Art. 1 Decisione (UE) 2004/623) — Testo vigente | Portale Normativo