Art. 3

In vigore dal 23 lug 2004
1.   La Comunità acquista il prima possibile 500 000 dosi di vaccino contro la peste suina classica da somministrare per via orale ai suini selvatici. 2.   La Comunità prende gli opportuni provvedimenti per il magazzinaggio e la distribuzione del vaccino di cui al paragrafo 1.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/571 — Testo vigente | Portale Normativo