Art. 1

La decisione 2000/819/CE è modificata come segue:

In vigore dal 21 lug 2004
1) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione degli strumenti finanziari del presente programma per il 2004, nonché un'analoga relazione finale per il 2005 (l'ultimo anno).» 2) L'allegato I è modificato come segue: a) al punto 4, lettera a), punto i), primo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente: «— assumendo partecipazioni in fondi di capitale di rischio specializzati, adeguati agli obiettivi perseguiti, in particolare fondi d'avviamento, fondi di dimensione ridotta, fondi operanti su base regionale o imperniati su settori o tecnologie specifici o fondi di capitale di rischio che finanziano le attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi legati a centri di ricerca e a parchi scientifici, che procureranno a loro volta capitale di rischio alle PMI.»; b) al punto 4, lettera a), punto i), è aggiunto il comma seguente: «Per definizione, la fase d'avvio dura di solito 5 anni. Tuttavia, per società di settori specifici ad alta tecnologia, come le scienze della vita, tale fase può durare fino a 10 anni, a causa dei tempi di sviluppo del prodotto prima della commercializzazione e delle fasi di prova, caratteristiche di tali particolari settori.»; c) al punto 4, lettera a), punto iv), sono aggiunti i commi seguenti: «Il programma “Impresa comune europea” è gradualmente eliminato. Gli intermediari finanziari possono presentare alla Commissione domande di finanziamento per conto di PMI fino al 29 dicembre 2004. Le domande e i progetti sono esaminati ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato II della decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziative a favore della crescita e dell'occupazione (8). d) non riguarda il testo italiano. 3) Nell'allegato II, il punto IV è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:593:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
La decisione 2000/819/CE è modificata come segue: (Art. 1 Decisione (UE) 2004/593) — Testo vigente | Portale Normativo